Le cartelle esattoriali di Equitalia che arrivano a casa vostra per raccomandata non sono valide. Secondo le ultime interpretazioni giurisuprudenziali (qui la sentenza del giudice di pace di Genova) la notifica può essere effettuata unicamente attraverso gli ufficiali della riscossione, gli agenti della polizia municipale, i messi comunali e altri soggetti abilitati dal concessionario. Le raccomandate no. Questo rende "inesistente" qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne potrebbe conseguire. Insomma: potete non pagarle, a condizione di effettuare un rigetto immediato, assistiti da un avvocato, con ricorso alla commissione tributaria.
Scrive Maurizio Villani che, con sentenza n. 4486 del 27 giugno 2012 (vedi pdf), anche il Giudice di Pace di Genova, pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia, eseguita direttamente dalla stessa e non tramite agente all’uopo abilitato.
Ciò in linea con la giurisprudenza di merito formatasi sul tema e, in particolar modo, con la sentenza n. 909 della Ctp di Lecce del 23 ottobre 2009. Difatti, l’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, dopo le modifiche intervenute nel 1999, prevede la possibilità di notificare gli atti per posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, soltanto agli agenti notificatori od agli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, ai messi comunali od agli agenti della polizia municipale (elencazione tassativa).
In base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Precisamente, mentre il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 si limita a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indica il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, sia la Commissione tributaria nella cit. sentenza della Ctp di Lecce che il Giudice di Pace di Genova in quella in commento hanno accolto le sollevate eccezioni, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiarando la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.
Da ultimo, nello stesso senso si sono pronunciate altre Commissioni tributarie. Infatti, con due importanti sentenze, la n. 33/07/12 del 13 aprile 2012 della CTP di Vicenza (di pagg. 66) e la n. 133/03/12 dell’11/06/2012 della CTP di Campobasso, le citate Commissioni confermano quello che ormai può definirsi orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, cioè che è inesistente la notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia. La Ctp di Vicenza ha analizzato tutta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sull’argomento, contraria e favorevole alla tesi del contribuente sull’inesistenza della notifica, giungendo alla conclusione che, innanzitutto, non esiste una pronuncia di legittimità della Corte di cassazione in merito al caso specifico.
L’espressione (cfr. in particolare CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533) "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R. nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero, la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa, come fanno i fautori della tesi contraria.
Il primo periodo dell’art. 26 cit. si limita a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e soltanto costoro) possono eseguirla, dovendosi in definitiva ritenere (non senza rilevare che una diversa interpretazione condurrebbe a ravvisare la sussistenza di un singolare esempio di cattiva tecnica normativa) che, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi possono ricorrere anche all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti, ma che tale facoltà non può essere mai riconosciuta all’agente della riscossione, il quale, quindi, non può direttamente provvedere all’invio con lettera raccomandata dell’atto da notificare.
Ne consegue che deve essere inquadrato come una delle ipotesi di inesistenza il caso della notificazione effettuata direttamente da un soggetto non abilitato, proprio perché manca il presupposto soggettivo che è tassativamente previsto dal paradigma legislativo dell’art. 26 del DPR n. 602/73.
In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che, si ripete, sulla nuova formulazione dell’art. 26 cit. ancora non si è espressa, si può concludere che ormai l’orientamento maggioritario dei giudici di merito è nel senso di riconoscere l’inesistenza della notifica nei termini sopra esposti.
Nessun commento:
Posta un commento
artecultura@hotmail.it