venerdì 28 giugno 2013

VIVISEZIONE, "RIBALTONE" IN SENATO: SU GREEN HILL TORNA IL TESTO BRAMBILLA

VIVISEZIONE, "RIBALTONE" IN SENATO: SU GREEN HILL TORNA IL TESTO BRAMBILLA Giovedì, 27 Giugno 2013 VIVISEZIONE, Blitz vincente degli animalisti nella commissione Politiche comunitarie del Senato: sulla vivisezione ripristinato,e rafforzato, il "testo Brambilla" della scorsa legislatura. Ieri sera, a maggioranza, la commissione ha approvato un emendamento (riformulato) del relatore Tarquinio (Pdl) al ddl di legge di delegazione europea, che per il recepimento della direttiva 2010/63 "sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici" raccoglie le sollecitazioni provenienti dai gruppi politici e ristabilisce, con alcuni approfondimenti, il testo dell'ex art.14 della comunitaria 2011, scritto nella scorsa legislatura dall'ex ministro Michela Vittoria Brambilla. Viene dunque superato il recente parere della commissione Sanità, torna la norma "anti-Green Hill" (cioè il divieto di allevare sul territorio nazionale cani, gatti e primati destinati ai laboratori), torna l'obbligo di utilizzare l'anestesia e l'analgesia per tutti gli esperimenti che causano dolore (eccetto i test su anestetici e analgesici). Un a quota dei fondi italiani ed europei sarà finalizzata alla ricerca sui metodi alternativi, da incoraggiare con opportuni provvedimenti. A tale scopo saranno destinati anche i proventi delle sanzioni. E' introdotto il divieto di utilizzare gli animali "per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari". Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenuta in commissione, ha dato parere favorevole e conformemente si è espresso il ministro degli Affari europei. Decisiva è stata la riunione informale che ha preceduto la seduta, alla quale hanno partecipato, oltre al relatore Tarquinio, il ministro Lorenzin con il suo staff, lo staff del ministro Moavero, l'ex ministro Brambilla, la senatrice Silvana Amati (Pd) e la senatrice Manuela Repetti (Pdl). In sostanza, al risultato finale hanno contribuito emendamenti firmati da esponenti di tutti i principali gruppi, come le senatrici Fissore (Pd) e De Petris (Sel). In extremis è stato aggiunto, sui proposta del Pd, un passaggio sulla questione del riutilizzo degli animali nella sperimentazione. A tutti i membri della commissione XIV aveva rivolto un appello la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente. Il disegno di legge andrà in aula il 2 luglio. Com'è noto, la commissione ha già annunciato una procedura d'infrazione contro il nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva - obbligo derivante da trattati internazionali - entro il termine del 10 novembre 2012. Ecco il testo pubblicato sul sito del Senato: Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: «Art. 9-bis. (Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici: a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi; c) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità; d) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; e) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici; f) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente; g) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari; h) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione; i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale; l) destinare le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera i) allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzino un numero minore di animali o comportino procedure meno dolorose; m) destinare annualmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una quota di fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostituivi, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi. 2. Nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. 3. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

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