giovedì 6 giugno 2013

Nel 2006 il popolo si era espresso contrario a modificare la costituzione, ma la volontà popolare non vale un cazzo.

Referendum costituzionale del 2006 in Italia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Niente fonti! Questa voce o sezione sull'argomento politica non cita alcuna fonte o le fonti presenti sono insufficienti. -------------------------------------------------------------------------------- Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. In rosso le Regioni in cui ha vinto il NO e in azzurro quelle in cui ha vinto il SÌ. Da notare due elementi: la compattezza del fronte del NO in 18 regioni su 20, e la vittoria del SÌ nelle sole regioni Lombardia e Veneto, oltre che tra gli italiani all'estero. Il secondo referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana si è svolto il 25 e 26 giugno 2006. La maggioranza dei votanti ha respinto la riforma costituzionale varata nella XIV Legislatura inerente ai cambiamenti nell'assetto istituzionale nazionale della seconda parte della Costituzione italiana: Parlamento (Camere e formazione delle leggi); Presidente della Repubblica; Governo (Consiglio dei ministri, Pubblica amministrazione) Magistratura (composizione del Consiglio superiore della magistratura); Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; garanzie costituzionali (composizione e ruolo della Corte costituzionale); revisione della Costituzione (ruolo del Parlamento). La legge di revisione costituzionale, approvata a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, per quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione, aveva aperto la possibilità alla richiesta di conferma da parte di uno dei tre soggetti previsti dall'articolo. Tale richiesta è pervenuta da più di un quinto dei membri di una Camera, da più di cinquecentomila elettori, e da più di cinque Consigli regionali. Questo era il secondo referendum costituzionale sottoposto agli italiani, il primo è del 2001. A differenza dei referendum abrogativi, per i referendum costituzionali non è necessario il raggiungimento di un quorum di votanti. Indice [nascondi] 1 Provvedimenti previsti 2 Riforma costituzionale 2.1 Affluenza alle urne 2.2 Risultati 3 Voci correlate 4 Altri progetti 5 Collegamenti esterni Provvedimenti previsti [modifica] Devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva in alcune materie come organizzazione scolastica, polizia amministrativa regionale e locale, assistenza e organizzazione sanitaria (le norme generali sulla tutela della salute tornano di competenza esclusiva dello Stato); secondo i sostenitori del SI al referendum, questo avrebbe portato a maggiore responsabilizzazione delle autonomie regionali, allocando contemporaneamente poteri decisori e poteri di spesa alle Regioni, riducendo le spese sanitarie che altrimenti avrebbero toccato punte elevate, comportando un aumento dell'addizionale Irpef in diverse Regioni; secondo i sostenitori del NO, la devoluzione avrebbe comportato un aumento del fabbisogno economico superiore ai possibili trasferimenti di risorse dallo Stato e, quindi, l'introduzione di nuove imposte nelle regioni meno "virtuose"; Alcuni ambiti (come la sicurezza del lavoro, le norme generali sulla tutela della salute, le grandi reti strategiche di trasporto, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali ordinamento sportivo nazionale, produzione strategica dell'energia) che, a seguito della riforma del 2001 erano regolati con leggi di principio statali e leggi di dettaglio regionali, sarebbero tornati di esclusiva competenza della legislazione statale. Secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe corretto talune storture della riforma del titolo V approvata dal centrosinistra nel 2001 che per alcune materie aveva già prodotto molti ricorsi alla corte costituzionale, e per molte altre ne avrebbe causato a venire: a titolo di esempio, se l'ordinamento sportivo fosse rimasto competenza regionale, si sarebbe rischiata, per il futuro, l'illegittimità costituzionale dei campionati nazionali di calcio; secondo i sostenitori del NO, la Corte costituzionale aveva già interpretato il testo del titolo V in modo conforme alle esigenze prospettate da questa parte della revisione, rendendola non necessaria; Fine del bicameralismo perfetto, con suddivisione del potere legislativo tra Camera dei deputati e Senato Federale. La Camera avrebbe discusso, in linea di principio, leggi di ambito nazionale (bilancio, energia, opere pubbliche, valori fondamentali, trattati internazionali, etc), il Senato leggi che interessano materie a competenza regionale esclusiva o concorrente con lo Stato; secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe comportato maggiore velocità e incisività nell'approvazione delle leggi, poiché, senza la riforma una legge deve essere approvata da quasi 1000 parlamentari e con il medesimo testo sia dalla Camera che Senato, facendo, a volte, rallentare l'iter legislativo; secondo i sostenitori del NO, la ripartizione di competenze non è chiara e avrebbe provocato numerosi conflitti di competenza dinanzi alla Corte costituzionale tra Camera e Senato. Taluni sostenitori del SI hanno ribattuto che la parte della riforma relativa all'iter legislativo si sarebbe applicata solo a partire dalla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale (quindi, salvo elezioni anticipate, nel 2011) ed eventuali lacune si sarebbero potute nel frattempo essere risolte dal Parlamento. Per i critici, inoltre, l'approvazione delle leggi da parte di una sola Camera avrebbe portato ad una minore ponderazione nell'elaborazione dei testi legislativi. Riduzione del numero di deputati (da 630 a 518) e senatori (da 315 a 252), con decorrenza tra due legislature. I senatori sarebbero stati nominati su base regionale contestualmente all'elezione dei consigli regionali; i senatori a vita sarebbero diventati "deputati a vita", sarebbe diminuita l'età minima per essere eletti alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 25 anni). La riduzione sarebbe stata in vigore dalla XVI Legislatura e quindi non necessariamente nel 2016 come spesso riportato, ma certamente non sarebbe stata immediata. Aumento dei poteri del Primo Ministro, con il cosiddetto "Premierato"; questi avrebbe potuto revocare i ministri, dirigere la politica degli stessi non più coordinando l'attività dei ministri ma determinandola; avrebbe potuto sciogliere direttamente la Camera (potere solitamente affidato al Presidente della Repubblica, non esercitabile però incondizionatamente, potendo indire elezioni anticipate - secondo la migliore prassi - solamente ove riscontri l'impossibilità di una qualsiasi maggioranza); secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe aumentato eccessivamente i poteri del Primo Ministro, consentendogli di controllare la Camera, mentre storicamente è stato accettato il concetto secondo il quale dovrebbe essere lui a rendere conto al Parlamento. Inoltre la facoltà di revoca dei ministri, sempre secondo i sostenitori del NO, sarebbe stata puramente teorica in un sistema bipolare multipartitico, in cui l'estromissione di un ministro avrebbe come effetto la fine del sostegno del suo partito alla maggioranza; secondo i sostenitori del SI, la riforma avrebbe reso più incisiva l'azione di governo, dotando di effettivi poteri il premier. Clausola contro i cambi parlamentari di maggioranza e obbligo di nuove consultazioni popolari in caso di caduta del governo, salvo la sfiducia costruttiva con indicazione di un nuovo Premier e senza cambi di maggioranza; la Camera avrebbe potuto quindi sfiduciare il Primo Ministro, ma, a meno che la stessa maggioranza espressa dalle elezioni ne indichi un altro nel termine di venti giorni, la Camera sarebbe stata automaticamente sciolta con la necessità di andare a nuove elezioni. La Camera sarebbe stata sciolta anche se la mozione di sfiducia fosse stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (norma cosiddetta Antiribaltone). Secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe reso più stabile il governo ed impedito che il Primo Ministro salvi una maggioranza instabile includendovi nuovi partiti e modificando le preferenze espresse dagli elettori; secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe reso molto più difficile, se non impossibile, la sfiducia al Primo Ministro. Clausola di Interesse nazionale, espunta dalla riforma del 2001. Nel caso il governo avesse ravvisato in una legge regionale elementi in contrasto con l'interesse nazionale, entro quindici giorni dalla promulgazione avrebbe invitato la regione ad eliminare le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuovesse la causa del pregiudizio, il Governo, entro ulteriori quindici giorni, avrebbe sottoposto la questione al Parlamento in seduta comune che, entro il termine di quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, avrebbe potuto annullare la legge o sue disposizioni. Secondo i sostenitori del NO, questa clausola era stata già recuperata in via interpretativa dalla Corte Costituzionale; secondo i sostenitori del SI l'esplicita previsione dell'interesse nazionale e soprattutto la previsione di un apposito meccanismo, a tutt'oggi mancante, avrebbe favorito il migliore perseguimento dello stesso. Clausola di supremazia: lo Stato avrebbe potuto sostituirsi alle Regioni in caso di mancata emanazione di norme essenziali; secondo i sostenitori del NO, questo potere è ricompreso in quello attuale di sostituzione del governo nazionale alle regioni a tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dei diritti fondamentali. Il Presidente della Repubblica sarebbe divenuto garante dell'unità federale della Repubblica. Avrebbe nominato i presidenti delle autorità indipendenti, sentiti i presidenti delle Camere, e fino ad un massimo di 3 deputati a vita. Avrebbe nominato Primo Ministro chi risultasse candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la libertà di scelta contemplata dall'art. 92 cost.; avrebbe potuto sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati avesse approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne avesse espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia fosse stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente sarebbe scesa da 50 a 40 anni. La Corte Costituzionale avrebbe visto aumentare i giudici di nomina parlamentare da 5 a 7, mentre sarebbero diminuiti i giudici nominati dal Capo dello Stato e eletti dalla Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe ridotto di molto l'indipendenza della Corte. Secondo i sostenitori del SI la previsione di 4 giudici nominati dal Senato federale espressione delle Regioni avrebbe equilibrato i poteri in seno alla Corte. Autonomia di Roma: Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio (art. 114 terzo comma). Roma quindi avrebbe avuto forme di autonomia anche normative, nei limiti stabiliti dalla Regione Lazio. Riforma costituzionale [modifica] RISULTATI PER CIRCOSCRIZIONE SÌ NO Italia + Estero 38,7 % 61,3 % Italia 38,3 % 61,7 % Italia settentrionale 47,4 % 52,6 % Piemonte 43,4% 56,6% Valle d'Aosta 35,7% 64,3% Lombardia 54,6% 45,4% Trentino-Alto Adige 35,3% 64,7% Provincia autonoma di Bolzano 23,6% 76,4% Provincia autonoma di Trento 42,6% 57,4% Veneto 55,3% 44,7% Friuli-Venezia Giulia 49,2% 50,8% Liguria 37,0% 63,0% Emilia-Romagna 33,5% 66,5% Italia centrale 32,3 % 67,7 % Toscana 29,0% 71,0% Umbria 31,3% 68,7% Marche 33,9% 66,1% Lazio 34,5% 65,5% Italia meridionale 25,2 % 74,8 % Abruzzo 33,3% 66,7% Molise 28,3% 71,7% Campania 24,6% 75,4% Puglia 26,6% 73,4% Basilicata 23,1% 76,9% Calabria 17,5% 82,5% Italia insulare 29,4 % 70,6 % Sicilia 30,1% 69,9% Sardegna 27,7% 72,3% Estero 52,1 % 47,9 % Europa 45,3 % 54,7 % America meridionale 62,9 % 37,1 % America settentrionale e centrale 52,8 % 47,2 % Asia Africa Oceania Antartide 53,4 % 46,6 % Approvazione delle Modifiche alla Parte II della Costituzione. Il testo del quesito referendario recita: « Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente 'Modifiche alla Parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005? » Affluenza alle urne [modifica] totale percentuale (%) Iscritti alle liste 47.160.264 Votanti 52,30 (su n. elettori) Voti validi 25.753.641 (su n. votanti) Voti nulli o schede bianche (su n. votanti) Astenuti 47,70 (su n. iscritti) Risultati [modifica] Voti % RISPOSTA AFFERMATIVA SÌ 9.962.348 38,68% RISPOSTA NEGATIVA NO 15.791.293 61,32% bianche/nulle Totale voti validi 25.753.641 100% Voci correlate [modifica] Elenco delle consultazioni referendarie Costituzione della Repubblica Italiana Referendum Premierato Altri progetti [modifica] Collabora a Wikinotizie Articolo su Wikinotizie: Devoluzione e riforma Costituzionale Collabora a Wikisource Wikisource contiene il testo completo di Referendum costituzionale del 2006 in Italia Collegamenti esterni [modifica] Il referendum sul sito del Ministero dell'Interno Comitato per il NO [mostra] V · D · M Italia Elezioni e referendum in Italia [mostra] V · D · M Flag of Italy.svg Referendum in Italia Flag of Italy.svg Diritto Portale Diritto Italia Portale Italia Politica Portale Politica Categorie: Elezioni del 2006 Consultazioni referendarie in Italia | [altre] Menu di navigazione Crea un'utenza Entra Voce Discussione Leggi Modifica Cronologia Ricerca Pagina principale Ultime modifiche Una voce a caso Vetrina Aiuto Comunità Portale Comunità Bar Il Wikipediano Fai una donazione Contatti Stampa/esporta Strumenti Altri progetti In altre lingue English Français Modifica link Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 13 mag 2013 alle 14:40. Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli. Wikipedia® è un marchio registrato della Wikimedia Foundation, Inc. Politica sulla privacy Informazioni su Wikipedia Avvertenze Versione mobile

Nessun commento:

Posta un commento

artecultura@hotmail.it