di Paolo Becchi
Uscire dall’Europa è impossibile? È forse uno “slogan falsità”, come cantava Lucio Battisti? Poiché, sul punto, vi è una certa confusione, forse è bene riassumere brevemente le procedure di “exit” definite dal Trattato di Lisbona.
Il diritto di “recedere” dagli obblighi assunti nel corso del processo di integrazione europea è sempre stato considerato, almeno implicitamente, compatibile con la natura volontaria dell’adesione, da parte degli Stati membri, alla Comunità. Ciò che garantisce la “tenuta” del sistema europeo, del resto, sono decisioni di naturapolitica, prima ancora che giuridica: nulla può impedire che, con un atto di forza, uno Stato, rivendicando la propria piena sovranità, decida di “stracciare” un trattato.
Vorrei però concentrarmi soltanto sui profili “giuridici” relativi all’ “uscita” dall’Unione. L’art. 50 del Trattato di Lisbona ha introdotto una particolare procedura “liberatoria”. Al primo paragrafo viene riconosciuto che «ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione». Lo Stato, tuttavia, ha l’onere di notificare tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce degli orientamenti formulati da quest’ultimo, «l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione». L'accordo è, infine, concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo».
Secondo l’art. 50, pertanto, uno Stato che intenda uscire dall’Unione dovrebbe negoziare un accordo con quest’ultima attraverso una procedura che, per giungere ad un esito positivo, richiede non soltanto il consenso del Consiglio Europeo, ma anche l’approvazione del Parlamento Europeo. Vale la pena, però, notare che il paragrafo 3 prevede che «I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine». Il recesso non richiede, pertanto, la conclusione dell’accordo previsto dai primi due paragrafi dell’art. 50: nel caso di fallimento dei negoziati, infatti, i trattati cessano comunque di avere efficacia per lo Stato membro che intenda “uscire” dall’Europa, con il solo limite temporale di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere.
L’accordo bilaterale, pertanto, non esclude la possibilità di un recesso unilaterale, ma, al contrario, la presuppone. Si tende, solitamente, a leggere soltanto la prima parte dell’articolo 50 quando, in realtà, i negoziati non sono che il tentativo di evitare un’uscita unilaterale a cui l’Unione riconosce comunque di non potersi opporre, se non ritardandola per un biennio.
Dalla fossa dei leoni, uscire dunque si può.
Uscire dall’Europa è impossibile? È forse uno “slogan falsità”, come cantava Lucio Battisti? Poiché, sul punto, vi è una certa confusione, forse è bene riassumere brevemente le procedure di “exit” definite dal Trattato di Lisbona.
Il diritto di “recedere” dagli obblighi assunti nel corso del processo di integrazione europea è sempre stato considerato, almeno implicitamente, compatibile con la natura volontaria dell’adesione, da parte degli Stati membri, alla Comunità. Ciò che garantisce la “tenuta” del sistema europeo, del resto, sono decisioni di naturapolitica, prima ancora che giuridica: nulla può impedire che, con un atto di forza, uno Stato, rivendicando la propria piena sovranità, decida di “stracciare” un trattato.
Vorrei però concentrarmi soltanto sui profili “giuridici” relativi all’ “uscita” dall’Unione. L’art. 50 del Trattato di Lisbona ha introdotto una particolare procedura “liberatoria”. Al primo paragrafo viene riconosciuto che «ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione». Lo Stato, tuttavia, ha l’onere di notificare tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce degli orientamenti formulati da quest’ultimo, «l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione». L'accordo è, infine, concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo».
Secondo l’art. 50, pertanto, uno Stato che intenda uscire dall’Unione dovrebbe negoziare un accordo con quest’ultima attraverso una procedura che, per giungere ad un esito positivo, richiede non soltanto il consenso del Consiglio Europeo, ma anche l’approvazione del Parlamento Europeo. Vale la pena, però, notare che il paragrafo 3 prevede che «I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine». Il recesso non richiede, pertanto, la conclusione dell’accordo previsto dai primi due paragrafi dell’art. 50: nel caso di fallimento dei negoziati, infatti, i trattati cessano comunque di avere efficacia per lo Stato membro che intenda “uscire” dall’Europa, con il solo limite temporale di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere.
L’accordo bilaterale, pertanto, non esclude la possibilità di un recesso unilaterale, ma, al contrario, la presuppone. Si tende, solitamente, a leggere soltanto la prima parte dell’articolo 50 quando, in realtà, i negoziati non sono che il tentativo di evitare un’uscita unilaterale a cui l’Unione riconosce comunque di non potersi opporre, se non ritardandola per un biennio.
Dalla fossa dei leoni, uscire dunque si può.
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