DOSSIER VATICANO: TUTTI I PRIVILEGI DELLA CHIESA DI ROMA
FINANZIARIA 2005: 15 MILIONI DI € PER IL CENTRO SAN
RAFFAELE DEL MONTE TABOR DI DON LUIGI VERZÈ.
STESSA LEGGE FISSA A UN MILIONE
IL FINANZIAMENTO PER «L’AGGIORNAMENTO DELLA
TECNOLOGIA DELLA RADIOFONIA»PER DUE EMITTENTI: RADIO PADANIA LIBERA, E RADIO
MARIA
DAL 1929 L’ITALIA PAGA I 5
MILIONI DI METRI CUBI D’ACQUA DELLO STATO PONTIFICIO.
PER LE ACQUE DI SCARICO,
CITTÀ DEL VATICANO SI ALLACCIA ALL’ACEA, MA NON PAGA LE BOLLETTE.
-QUANDO LA SOCIETÀ ACEA SI
QUOTA IN BORSA, NEL ’99, I 44 MILIARDI DI LIRE DI DEBITI LI RIPIANA IL
MINISTERO DELL’ECONOMIA (GIULIANO AMATO NDR). DA QUEL MOMENTO, I CIRCA 4
MILIARDI DI LIRE ANNUI DOVEVANO ESSERE A CARICO DELLA CHIESA.
-LA FINANZIARIA 2004
STANZIA 25 MILIONI DI EURO SUBITO E QUATTRO DAL 2005 PER DOTARE IL VATICANO DI
UN SISTEMA DI ACQUE PROPRIO.
-LA STESSA MANOVRA PREVEDE
50 MILIONI, IN DUE TRANCHE PER L’UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO, «OPERA APOSTOLICA
DELLA PRELATURA DELL’OPUS DEI».
-NEL 2003 IL PARLAMENTO
AVEVA GIÀ RICONOSCIUTO COME PARIFICATO L’ISTITUTO DI STUDI POLITICI SAN PIO V,
APPROVANDONE IL FINANZIAMENTO ANNUO DI 1,5 MILIONI.
-2003 SI VARA LA LEGGE
SUGLI ORATORI: LO STATO RICONOSCE LA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEI CENTRI
PARROCCHIALI E NE FINANZIA L’ATTIVITÀ. IL RECORD PER IL 2005 SPETTA ALLA
PARROCCHIA DELL’ADDOLORATA DI TUGLIE (LECCE): UN MILIONE E 180 MILA EURO PER UN
CAMPO DI CALCETTO, UNO DI BOCCE, SPOGLIATOI E SERVIZI.
-LE SCUOLE CATTOLICHE, CHE SONO LA MAGGIOR PARTE DELLE PRIVATE, RICEVONO SUSSIDI STATALI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE (PARI A POCO MENO DI 500 MILIONI NEL 2005), DI FINANZIAMENTI DI PROGETTI PER «L’ELEVAZIONE DI QUALITÀ ED EFFICACIA DELLE OFFERTE FORMATIVE».(UN MILIONE DESTINATO ALLA «FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE PARIFICATE») DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE.
- SCELTI DALLA CEI, MA
PAGATI DALLO STATO, GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE SONO STATI IMMESSI IN RUOLO CON
UNA LEGGE DEL 2003.
-ESENZIONE PER GLI
IMMOBILI, ANCHE DESTINATI A USO COMMERCIALE, DI PROPRIETÀ DELLA CHIESA
CATTOLICA, È DIVENTATA LEGGE NEL 2005.
Accordo con protocollo addizionale che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo
di trasformazione politica e sociale verificatosi in
Italia negli ultimi
decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio VaticanoII;
avendo presenti, da parte
della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da
parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio EcumenicoVaticano II
circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità
politica,nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma
dell'art. 7 Cost. della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti
lateranensi, i quali per altro possono essere modificati
di comune accordo dalle due
Parti senza che ciò
richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto
l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del
Concordato lateranense:
Art. 1 – La Repubblica
italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e laChiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosial pieno
rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazioneper la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Art. 2 – 1. La Repubblica
italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertàdi svolgere la sua
missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione,di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministerospirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di
comunicazione e di corrispondenza
fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le
conferenze Episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la
libertà di pubblicazione e
diffusione degli atti e
documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertàdi riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altromezzo di
diffusione.
4. La Repubblica italiana
riconosce il particolare significato che Roma sedevescovile del Sommo
Pontefice, ha per la cattolicità.
Art. 3 – 1. La circoscrizione delle diocesi e delle
parrocchie é liberamente determinata
dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a
non includere alcuna
parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede
vescovile si trovi nel territorio
di altro Stato.
2. La nomina dei titolari
di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autoritàecclesiastica.
Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civilidella nomina degli
Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelaticon
giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri
ufficiecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle
suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo
ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
2
Art. 4 – 1. I sacerdoti, i
diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hannofacoltà di ottenere, a loro
richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppureassegnati al servizio
civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici
non assegnati alla cura
d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero
religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente,
assegnati ai servizi
sanitari.
3. Gli studenti di
teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologiaed i novizi
degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolicapossono
usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delleuniversità italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati
o ad altra autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza
per ragione del loro
ministero.
Art. 5 – 1. Gli edifici
aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,espropriati o demoliti
se non per gravi ragioni e previo accordo con la competenteautorità
ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non potrà entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al
culto, senza averne dato previo
avviso all'autorità
ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà
conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fattepresenti dalla
competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzionedi nuovi
edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Art. 6 – La Repubblica italiana riconosce come giorni
festivi tutte le domeniche
e le altre festività
religiose determinate d'intesa tra le parti.
Art. 7 – 1. La Repubblica
italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art.20 Cost., riafferma che
il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di cultodi una associazione
o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,né
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica eogni
forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su
domanda dell’autorità ecclesiastica
o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici
aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le
norme del diritto canonico,
i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il
riconoscimento agli
effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari
gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto,come pure le
attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di
beneficenzao di istruzione.Le attività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte dagli enti ecclesiastici,sono soggette, nel rispetto della
struttura e della finalità di tali enti, alle leggidello Stato concernenti tali
attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di
atti, le affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e
le collette effettuate nei predetti edifici,
continueranno ad essere
soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei
beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggettaai controlli previsti dal
diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero soggettianche ai
controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone
giuridiche.3
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti
istituiscono una Commissione
paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre
alla loro approvazione
per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli
interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della
nuova disciplina restano
applicabili gli art. 17,
comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Art. 8 – 1. Sono
riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo lenorme del
diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei
registridello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo
la celebrazione,il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio,dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri deiconiugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l’atto di matrimonio, nel quale potrannoessere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.La Santa Sede
prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non
rispondano ai requisiti della legge civile circal’età richiesta per la
celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la
legge civile considera
inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la
legge civile, l’azione di nullità
o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal
parroco del luogo dove il matrimonio
é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello
stato civile, ove sussistano le condizioni per la
trascrizione, l’effettua entro ventiquattro
ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al
parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se
l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione,
abbia effettuato la trascrizione oltre
il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche
posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la
conoscenza e senza l’opposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente
lo stato libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione, e senza pregiudizio
dei diritti legittimamente
acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità
di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,che siano munite del
decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,sono, su
domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblicaitaliana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa
accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice
competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità
del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici é stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in
giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla
legislazione italiana
per la dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere.
La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere
esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a
favore di uno dei co4
niugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo,
rimandando le parti al giudice competente
per la decisione sulla
materia.
3. Nell'accedere al presente
regolamento della materia matrimoniale la SantaSede sente l’esigenza di
riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sulmatrimonio e la
sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia,fondamento
della società.
Art. 9 – 1. La Repubblica italiana, in conformità al
principio della libertà della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla
propria Costituzione, garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione.
A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena
libertà, ed ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni delle scuole dello
Stato e negli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendoconto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico delpopolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori,garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.All’atto dell'iscrizione gli
studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto surichiesta dell'autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcunaforma di
discriminazione.
Art. 10 – 1. Gli istituti universitari, i seminari, le
accademie, i collegi e gli altri
istituti per ecclesiastici e religiosi o per la
formazione nelle discipline ecclesiastiche,
istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a
dipendere unicamente dall'autorità
ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre
discipline ecclesiastiche, determinate
d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà
approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole
vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il
profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
Art. 11 – 1. La Repubblica
italiana assicura che l’appartenenza alle Forzearmate, alla polizia, o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di curao di assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena nonpossono dar
luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o
nell'adempimentodelle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da
ecclesiastici nominati
dalle autorità italiane competenti su designazione
dell'autorità ecclesiastica e secondo
lo stato giuridico,
l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
Art. 12 – 1. La Santa Sede
e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaboranoper la tutela del
patrimonio storico ed artistico.Al fine di armonizzare l’applicazione della
legge italiana con le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti
delle due Parti concorderanno opportune
5
disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il
godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi
d'interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno
favorite e agevolate sulla base di
intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle
catacombe cristiane esistenti
nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio
italiano con l’onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità
delle altre catacombe.
Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi
gli eventuali di- ritti di
terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti
ed al trasferimento delle sacre
reliquie.
Art. 13. – 1. Le
disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordatolateranense
accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data delloscambio degli
strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni
del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti
l’esigenza di collaborazione tra la
Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia
con nuovi accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello
Stato e la Conferenza Episcopale
Italiana.
Art. 14 – Se in avvenire
sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazionedelle disposizioni
precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affiderannola ricerca di un’amichevole
soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.Roma, diciotto
febbraio millenovecentottantaquattroProtocollo addizionaleAl momento della
firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranensela Santa
Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con
opportuneprecisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle
convenute modificazioni,e di evitare ogni difficoltà di interpretazione,
dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai
Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola
religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura
d'anime gli ordinari, i parroci,
i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al
culto ed i sacerdoti stabilmente
addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui
all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità
giudiziaria darà comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali
promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione
del Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio
dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma
secondo, del Trattato Lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei
provvedimenti emanati
6
da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i
diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini
italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso
l’obbligo per gli enti
ecclesiastici di procedere alla conversione di beni
immobili, salvo accordi presi di
volta in volta tra le competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà
terminare i suoi lavori entro
e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si
intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile:
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità
di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio
valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in
linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione
degli artt. 796 e 797 del
codice italiano di procedura civile, si dovrà tener
conto della specificità dell'ordinamento
canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale,
che in esso ha avuto
origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge
italiana alla legge
del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono
fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la
sentenza che sia divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al
riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai
matrimoni celebrati prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in
conformità alle norme dell'art. 34 del
Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n.
847, per i quali non sia stato
iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
indicate al n. 2 é impartito
― in conformità alla dottrina della Chiesa e nel
rispetto della libertà di coscienza
degli alunni ― da insegnanti che siano riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne
ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a
svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità
scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione
cattolica per i diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento,
anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il
regime vigente nelle Regioni
di confine nelle quali la materia e disciplinata da
norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
7
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 ―
che non innova l’art. 38 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 ― si atterrà alla
sentenza 195/1972 della Corte
costituzionale relativa al
medesimo articolo.
7. In relazione all'art.
13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per
l’attuazione, nel rispettivo
ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il
presente Protocollo addizionale
fa parte integrante dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense
contestualmente firmato
tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1984
Fonte primaria : I
Privilegi della Chiesa - Espresso 07-12-2006
•
Da Franca Rame il 13/04/2009 - 10:52
•
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