mercoledì 23 maggio 2018

Articolo 1 della Costituzione italiana

Articolo 1 della Costituzione italiana

Non viene citato che la Repubblica e fondata sui privilegi di pochi, che è soggetta agli interessi dei banchieri o degli interessi degli stranieri; il popolo si è espresso secondo la costituzione in modo democratico. Gli Italiani hanno votato Lega e M5Stelle, mattarella non tradire la costituzione.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La prima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica
« L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. »
(Articolo 1 della Costituzione italiana)
L’articolo 1 fissa in modo solenne il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l'Italia è una repubblica.
La forma repubblicana da quella monarchica si distingue per il titolare della sovranità: se nella monarchia la sovranità appartiene al re, in nome del quale si fa e amministra la legge, a cui egli è superiore, nella repubblica la sovranità, come ribadito nel secondo comma dell'art.1, appartiene al popolo, in nome del quale si legifera e si giudica senza che nessuno sia posto al di sopra della legge.
Tratti successivi caratteristici, ma non fondamentali sono poi:
  • L’elettività
  • La temporaneità delle cariche pubbliche.
L'accesso ad esse non avviene per ereditarietà e per appartenenza dinastica, ma, appunto, per elezione, e la durata in carica non può mai essere vitalizia (se si esclude il caso particolare dei pochi senatori a vita) ma limitata ad un tempo fissato dalla legge, si tratti del Sindaco di un piccolo Comune o del Presidente della repubblica.
Diventa chiaro, in questo modo, anche il significato etimologico della parola repubblica: lo Stato non è un patrimonio familiare e dinastico che si possa trasmettere ereditariamente come un bene qualsiasi, ma è invece una res publica, appunto una cosa di tutti.
Coloro che sono temporaneamente chiamati a svolgervi un importante ruolo di direzione politica non ne sono i proprietari, ma i servitori.
E, per converso, i governati non sono sudditi, ma cittadini che devono essere messi in condizione di esercitare la loro sovranità.
Per questo l'articolo 1 stabilisce il carattere democratico della repubblica.
Con esso, conformemente all'etimologia del termine democrazia (dal greco δῆμος, popolo, e -κρατία, potere), si intende che la sovranità, cioè il potere di comandare e di compiere le scelte politiche che riguardano la comunità, appartiene al popolo.
È naturale che un simile ruolo non possa essere esercitato in forma arbitraria.
L'inciso “nelle forme e nei limiti della Costituzione” sta a indicare proprio questo fatto.
Più precisamente, l'esercizio effettivo della sovranità popolare avviene in varie forme, specie il diritto di voto (art. 48 Cost.), mediante il quale ogni cittadino sceglie i propri rappresentanti a cui viene delegata non la sovranità, ma la cura effettiva degli affari pubblici.
Il modello appena delineato prende perciò il nome di democrazia rappresentativa e deve essere tenuto distinto da quello della cosiddetta democrazia diretta, che di fatto può essere praticato soltanto in comunità molto piccole.

Mentre nel primo caso, proprio delle grandi democrazie moderne, il cittadino è rappresentato dagli eletti, nel secondo caso l'esercizio della sovranità è diretto e non richiede il meccanismo della delega e della rappresentanza. Se ne può avere un esempio nella democrazia ateniese del V secolo a.C., purché non si dimentichi che la diretta partecipazione di tutti gli uomini liberi agli affari dello Stato era resa possibile anche dall'esclusione legale delle donne, degli schiavi e degli stranieri da ogni forma di attività politica.

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