sabato 10 dicembre 2011

La Manovra Monti

Titolo I - Sviluppo ed equità
Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto
alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con
capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si
finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la
struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a8. Per le
società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le
disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota
percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del
maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per
cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata
in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione
della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto
dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro
nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o
di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative
riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il
patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome
collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un
beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
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8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2011.
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Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari
all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2011.
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Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità
della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei
programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: “o) per gli
anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali
dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime
di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006,
tale esclusione e' subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15
novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014.”. L’esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, in
termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un
“Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole
Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi
regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione
CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare
al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base
dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola
Regione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente
provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità
giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31
marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale
nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto,
per essere riassegnata al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità
connesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini
di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese recate dal presente decreto.
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Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-
bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-
bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché
per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
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3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei
mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25
per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In
caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese
di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite
ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, e
dell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre
2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»
e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis
comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
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Art. 5
Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le
modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine
di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della
percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un
Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i
requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato
e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente comma
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche
sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei
giovani.
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Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa
di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della
pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla
predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai
procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
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Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e
dei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli
emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e
lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e
Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061
milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di
Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche
e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,
45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel
2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Art. 8
Misure per la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da
tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie
garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto
termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte
della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua
capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I
predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla
copertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con imputazione
nell’ambito dell’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente
necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio
semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia,
anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l’operatività di cui al comma 1 e
l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie
sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base
degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non
garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria
attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle
finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla
garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data
comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo
non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La
Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica

tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche
che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di
programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore
a cinque anni, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli
interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal
fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare
della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel
patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con
durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può
eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa
e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1
effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla
somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una
metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo
nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la
mediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti
gli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5
anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la
commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla
somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche
aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali
per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
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15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili
dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è
calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui
contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione
della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea,
insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior
unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo
periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della
commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della
garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel
periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca
Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1
luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla
banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di
calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della
Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto
sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche
interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che
assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal
Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico,
della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali
eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la
capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano
inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività
garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3
giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione
positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto,
alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
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b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede
tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle
richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni
attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della
comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta
motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la
relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i
quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30
giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia,
l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la
scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie,
sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditori
mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i
successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le
somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La
banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione
della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale
piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in
conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italia
effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione
di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione,
ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’art. 3,
comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti
ipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime
operazioni si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La
disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,
presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria
della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per
cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad
oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla
Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,
comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
14
garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con
riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione
del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia
per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
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Art. 9
Imposte Differite Attive
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “- o dei diversi organi
competenti per legge -”;
2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con decorrenza dal periodo d’imposta
in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti
negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito
d’imposta ai sensi del presente comma;”
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
“56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite
di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti
negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui
viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del
reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo
d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte
anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di
liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di
gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla
Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte
anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle parole “ai commi
55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile né” sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole “può essere ceduto ovvero” sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero
può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “L’eventuale credito che residua dopo
aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è
rimborsabile.”;
5) l’ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole “modalità di attuazione” sono aggiunte le parole “dei commi
55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.
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Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio
2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma
individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle
condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo
di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture
emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica,
professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al
comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potrà
essere previsto:
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni
periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente
previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770
semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute,
nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico
da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o
ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di
conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della
garanzia per i rimborsi IVA.
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4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le
condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in
forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed
IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai
fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle
medesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite
di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al
decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della
sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai
sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi
medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39,primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti
coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o
degli studi di settore applicabili.
18
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della
capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in
modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del
rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione
dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra
la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente
con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo
comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di
categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo
tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni
relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in
relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente
comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
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Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché
l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria
degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente
periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
necessarie ai fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per
la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge
14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della
previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle
posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini
della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del
rischio di evasione.
7. All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) esclusi i casi straordinari di controlli
per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di
qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli
accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai relativi consigli
tributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano” è sostituita dalla
seguente: “segnala”, e le parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle
seguenti:“Agenzia delle entrate”;
b) al quarto comma, le parole:“, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la
parola:“comunicano” è sostituita dalla seguente:“comunica”;
20
c) all’ottavo comma le parole:“ed il consiglio tributario possono” sono sostituite dalla seguente:
“può”;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole:“e dei consigli tributari” sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del
contante
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12
e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,
riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei
loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti
cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante
accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai
servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per
cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione
centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati
con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui
al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari
finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza
con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più
convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano
conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente
articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe
Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli
intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la
disponibilità di una carta di debito;
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b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito
dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso
al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei
casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo
VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di
impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così
definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12
novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
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Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
1. L'istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
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9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono
stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8,
l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Al
comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli
23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto
comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione
dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni
di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con
il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
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c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le
parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da
“differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,
nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei
rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con
dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza
far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13
del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito
ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le
procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero
al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al
precedente periodo.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di
cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4”;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo
periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalle
seguenti: “31 marzo 2012”;
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b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
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Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi
3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati
con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni
modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del
Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in
cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della
superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare
all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
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11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma
si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre
l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una
maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in
aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
13.bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti
nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta
per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
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16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al
quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile
alle utenze domestiche.
18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al
comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra
l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dall’autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
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28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la
maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal
comma 12.
31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente
alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato
ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un
fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito
dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per
l’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto
corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
31
43.Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o
esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo
comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la
predetta tariffazione”.
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a
decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.
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Art. 15
Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di
cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo
nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro
593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo
6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti
dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
33
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A
partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,
navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione
dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da
enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di
pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2
affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal
comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di
ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
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9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in
mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di
constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice
della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di
corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,
acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di
revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel
caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello
in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo
stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi
equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di
linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,
capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
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Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in
esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli
aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
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Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini
dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che
saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione
dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo
speciale».
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Art. 18
Clausola di salvaguardia
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate
di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente
incrementate di 0,5 punti percentuali.
b) al comma 1-quater, la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”.
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Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonché su valori “scudati”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal
seguente:
Articolo
della
Tariffa
Indicazione degli atti soggetti
all’imposta
Imposte dovute fisse Imposte dovute
proporzionali
13 2-ter. Le comunicazioni relative ai
prodotti e agli strumenti finanziari,
anche non soggetti ad obbligo di
deposito, ad esclusione dei fondi
pensione e dei fondi sanitari.
Per ogni esemplare, sul complessivo
valore di mercato o, in mancanza,
sul valore nominale o di rimborso.
0,1 per cento annuo per il
2012
0,15 per cento a
decorrere dal 2013
2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa la
comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di
deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla
chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni
sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo
rendicontato”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e
agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.”.
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della
somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5
per cento.
5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso
contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo
entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all’Agenzia delle Entrate i
contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o
39
regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei
confronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L’imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero
comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi da 4 a 9.
40
Art. 20
Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in
tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima
e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico
attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e
l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni
sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla
dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttore
generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I
dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2
per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e
successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla
data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di
qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così
attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti
di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il
numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura
corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti
concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche
42
dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata
rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei
rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassetto
organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di
funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012,
50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli
di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del
bilancio statale, derivante dall’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti
di previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei
costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31
dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti,
con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino
conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione
conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria
in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i
rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto al
soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza
delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al
personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui al presente comma, la
gestione liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale,
attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del
Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un
sub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, un collegio dei
revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del
commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell’Adda - Ente
43
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como
sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: <>, <> e < costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza,
economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le
modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla
medesima data, e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi
consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo
spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura
prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi
mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del
comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse
finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni
corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti decreti, per
garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante
può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di
chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei
predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute
nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
44
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi
di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti
soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione
del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse
pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in
deroga a quanto previsto dall’allegato A, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le
funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
ALLEGATO A
Ente soppresso Amministrazione
interessata
Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione
e la vigilanza in materia di acqua
Ministero
dell’ambiente e della
tutela del territorio e
del mare
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello
sviluppo economico
Ministero dello sviluppo
economico d’intesa con il
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale
Ministero dello
sviluppo economico
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
45
Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con
personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i
rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro
dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse
quelle fiscali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli
organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi
strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei
componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti
alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli
organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “Disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attività culturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010,
n. 100, le parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”.
6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, di denominata “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane”, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di
indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di
rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo
economico, il quale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è conseguentemente
riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all’Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il
finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come
determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito
Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
46
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei
compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle
imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività,
l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di
amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con
funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato
dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone
dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel
settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi
politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e
dell’economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta. All’Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l’applicabilità
della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura
dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,
relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore
generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore
generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto
previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se
dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il
comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di
organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità,
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è
definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con
modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e
il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero - è individuato, sentito il
Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito della
dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero
degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
47
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il
restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale
dell’Agenzia all’estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che
concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le
strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all’Agenzia un
contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del
soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale
locale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a
tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia.
I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del
personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma
26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero
dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale
in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei
decreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la
collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei
rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale
trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e
le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi
autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui
al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico
necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative
all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e
con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo
all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare
un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata
all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di
promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012
è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito
capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito
capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il
contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse
per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell’ambito delle risorse individuate al
comma 4.
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter,
da:
48
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle
attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo
economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economia
e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di
Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la
destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine
di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali
attività registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole
e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto
per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli
del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate
con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti
alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità
con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui al
comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento
economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai
sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito
dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di
cui al comma 26-bis, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o più
49
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del
medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le
iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per
ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro
limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7,
la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto.
Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le
sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 7 il personale in servizio
presso gli uffici all’estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto
continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del
soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell’Istituto stesso.
9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il
finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero
nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso
ente.
50
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità
indipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle
Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro,
escluso il Presidente;
b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente:
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità
amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di
ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma
4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell’articolo
47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta
la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della
retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso,
che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di


quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento,
inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la
retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo
Italia – Europa prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei
trattamenti economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei
prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con
apposito provvedimento d’urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“ Art. 2. Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al presidente e al
segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto
nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e
privato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominano
fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato. Tali
rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei componenti”;
2) al comma 2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e c)”;
c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei rappresentanti”;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede di
prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio,
restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima
applicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale
riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
52
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del
rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della
specificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
individuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4,
della legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle
attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.
Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi
dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge
dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le
rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni
conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le
stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30
aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento
delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi
della provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province
decadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o
funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
53
Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economicofinanziaria
e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in
termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei
seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi
e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata
secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,
previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai
fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio
2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a
partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità
sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata»,
conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi
previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i
requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo
54
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un
requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti
nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e
delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni
e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016
e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico
è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in
ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui
pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo
soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per
un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo
55
anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’eta
anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di
cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell’AGO e delle
forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere
tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67
anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti
dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre
2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a
carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età
inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta
maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per
le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti
contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive
maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a
2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età
di 62 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il
primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla
pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì,
al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati
e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo
soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per
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l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia
mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo
mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse
modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente
apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle
seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con
decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità
previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo
12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti
che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei
limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
57
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal
servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui
alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione,
i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,
qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui
al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge
30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite
numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo
1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto
all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della
speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento
al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da
superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al
comma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70
nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n.
335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori
superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di
cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicità biennale.
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche
all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la
possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183:
58
¾ al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla
lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite
dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
¾ al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un'età
anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva
ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle
seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
¾ al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma
5”;
¾ dopo il comma 6 è inserito il seguente comma
“6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per
un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono
le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro
che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.”
¾ al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5
del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12,
comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non
inferiore a tre anni,” sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della
59
rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di
solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il
concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura del
contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è
determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il
trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione
capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del
contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e
di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e
di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione
autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1
del presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive
gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai
predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti
secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro
trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza
l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al
comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative
gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati
nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il
trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e
60
successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore
a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il
finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200
milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una
Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di
valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.
Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di
decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori
di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della
previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte
degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun
iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza,
in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a
fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto
con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli
istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c),
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di
cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e
indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. . In deroga
all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
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Capo V Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 25
Riduzione del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilancio
dello stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
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Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,
e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote,
i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con
decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
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Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:
“Art. 33 bis
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici)
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare
pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti
vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il
Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della
presente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso
dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell’art. 3 ter del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per
l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una
conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve
esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di
individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano
entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa
preventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la
proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse
partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato
in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua,
attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa
Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente articolo, può
avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza
pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma
dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le
modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggetti
partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la
definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo
l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti
5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente
articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le
leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice
civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i
fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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7. Il primo e il secondo comma dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione
dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato
al bilancio di previsionenel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che
insistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata
espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La
deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di
deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle
alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le
Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale
variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le
Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per
l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione
comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al comma 3 e all’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4
dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione
ambientale strategica”.”
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 ter
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici)
1. L’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini
dell’attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali,
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il
coordinamento, l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di
pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte
allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove,
anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale”
per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o
gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di
cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di
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valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d’impulso può essere
assunto dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione
siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello
Stato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118
della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali
competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili
coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di
cui al presente articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell’economia e
finanze – Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli
strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo
nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una
struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all’articolo 33 bis del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e
concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei
predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per
incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare. Restano
esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, i
beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma
5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e
permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori
concordino congiuntamente per l’applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione
ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero
l’Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi
dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge
regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere
alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in
qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del
programma.
7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti
locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della
vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta
dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del
processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione comunale è riconosciuta una
somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per
l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o
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il locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. La
regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo
commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sono
finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a 150 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220. I suddetti importi sono versati all’Ente territoriale direttamente al momento
dell’alienazione degli immobili valorizzati.
8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua
promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di
accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l’adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro il termine di 120
giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7
dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i
successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da
parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette
proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del procedimento di
conclusione dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma da parte
dell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l’efficacia di cui
al comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l’Amministrazione
promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono
concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per
supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli
elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità
economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storicoartistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. si esprimono nell’ambito
dell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a se la
determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni
per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario di
valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l’ambiente, per la tutela
del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli
33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei
programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili
di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per
l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
68
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli
immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni.
provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili
stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi
strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale
applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al
presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via
temporanea alle finalità di difesa dello Statoè consentito, previa intesa con il Comune e con
l’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c)
dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della
somma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione
stessa, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è
obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione.
Nell’ambito degli interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere concordati
con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli
immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio
delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative.”.
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “a vocazione
agricola” sono inserite le seguenti parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,”
All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “terreni alienati”
sono inserite le seguenti “ai sensi del presente articolo”
All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso:
“Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è
determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “i comuni” sono
aggiunte le seguenti “, anche su richiesta dei soggetti interessati”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “aventi destinazione
agricola” sono sostituite “a vocazione agricola e agricoli”
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “c) stipula i contratti
di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d)
consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico
destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni
dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei
canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei
canoni di locazione.” sono sostituite dalle seguenti:
69
“c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo ogni
contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla
stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni
responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data
di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia
copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.”.
5. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “1 gennaio
2013”;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti dalla normativa vigente, ” sono
inserite le seguenti “dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del
demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.”
c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si avvale” sono
soppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di proprie professionalità e di strutture
interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma
6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può
avvalersi”.
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e,
conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
“nonché agli alloggi di cui al comma 442” sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione
dei beni pubblici” sono soppresse.
Il comma 4 dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
Al comma 4 dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).
8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole
“In sede di prima applicazione del presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presente
decreto” sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”.
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio
nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti
pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da
destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella
lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di
contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico -
contabile.
70
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze
dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere
gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le
opere da realizzare
11. il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal ministero del Tesoro, in
qualità di contraente generale, ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti di
cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla
selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai
soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico -
edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture
penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal
comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di
permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le
seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può
avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal
Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco
degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo
12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili
stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla
ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti
non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si
intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia,
sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 può
convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore
dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota
pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni.
71
14.Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 3, in virtù del
presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di
valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a
proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di
penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da
destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11 e 12
lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di
programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal
loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al
trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
72
Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: “pari allo 0,9
per cento”, sono sostituite dalle seguenti:”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica si applica a
decorrere dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un
concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a
decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte
dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla
media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della
rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole “entro il termine di trenta
mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 77-quater, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell’aliquota di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli
adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni
che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un
periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.”.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13,
del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli
anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23,
del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli
anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale
dell’imposta municipale propria sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente .
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
73
Capo VII Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e
interventi per l’editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di
centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di
risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 66,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di
cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, il
sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31
dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una
più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti
risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla
ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione
tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime,
all’informatizzazione della rete distributiva.
74
Capo VIII Esigenze indifferibili
Art. 30
Esigenze indifferibili
1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “30 giugno 2012”
sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalle
parole “1.400 milioni”.
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle
regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l’esigenza di
applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei
servizi, l’articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo è alimentato da una
compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all’articolo 15 del presente
provvedimento; l’aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle entrate derivanti dalla
compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4”.
b) all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno 2012”, sono sostituite dalle
seguenti: “ a decorrere dall’anno 2013”.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata
dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno
2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di
cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all’articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione,
coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate
espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro
annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei
Lincei;
75
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la
spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il
funzionamento dell’Accademia della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse
aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte
corrente.
8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del
patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far
fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale
da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia
del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato
dall’articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività
culturali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e
di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di
personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite
delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero,
per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto
dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i
beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali
delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una
graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità,
applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica
nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e
non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano
mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno
concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il
Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
76
Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I – Liberalizzazioni
Art. 31
Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
soppresse le parole: "in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse le
seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento
nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti
territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
77
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e,
comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui
all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita
l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le
funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito
reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire
l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di
apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di
distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono
casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano
esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
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Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono
sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a
diciotto mesi”.
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Capo II - Concorrenza
Art. 34
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per
assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai
beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono
giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e
l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di
una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da
rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al
rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che
introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di
attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere
data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo
controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i
danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai
commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi
finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione
direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
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Art. 35
Potenziamento dell’Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi
che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli
atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione
pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica
amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del
mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso,
entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V,
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.
81
Art. 36
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e
finanziari
1. E’ vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,
assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di
imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di
imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
82
Art. 37
Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni,
emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario,
aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze
assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti
ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente
esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle
tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai
costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico
imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di
servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità
individuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti
all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli,
mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può
imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle
imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli
atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di
programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari
per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza,
svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a
mezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,
ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni
ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con
gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può
rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati
assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di
83
urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto
al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura
cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori,
singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la
risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole
convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato
dell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e
l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile
e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni
imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato
dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte,
fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i
documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino
al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo
delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con le
imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli
investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze
dell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai
decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le
competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della
disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai
sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dal
comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in
misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte
percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità,
sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,
possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine
l’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal presente
articolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
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Capo III – Misure per lo sviluppo industriale
Art. 38
Misure in materia di politica industriale
1. All’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole “e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio” sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: “c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell’ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma
842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
85
Art. 39
Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all’80 per cento dell’ammontare delle
operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio
nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della
copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima
delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese
beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa
all’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2
milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto
di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all’80] per cento delle
disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro
d’importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di
finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché
l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle
commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in
relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per
l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al
comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi , al capitale sociale dei confidi e delle banche di
cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che
prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno
dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni
di gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea.
86
Art. 40
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture
ricettizie, al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a
comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante
consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il
gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle
questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o
telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno” sono
sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro le
ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle
persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o
telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.”
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione”
sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata
o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o
l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del
permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è inserito il seguente comma:
“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività
lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata
dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità
previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al
comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole “entro il giorno 16”, sono sostituire con le seguenti: “entro la fine”.
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma
7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il
87
seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,
che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,
delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “con attività in esercizio” sono soppresse.
Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in
sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità di
effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni
delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è
abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.
(Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma
1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole “o per gli utenti” sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti
che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,
piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a
rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto
proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di
smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della
normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto
proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con
modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti
esercenti le attività di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle
agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere
g) ed h), e 100, comma 2. lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si
riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli
articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni.
88
Capo IV – Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico
1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
“1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica
individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastrutture
da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse
relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per
ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità,
redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unità
tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio
di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i
tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
“Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto
preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello
stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a
carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un
termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per
l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare,
che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di
rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che
siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e
sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall’art. 166
comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite
dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo
167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa
fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o
contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel
CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di
ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i
gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e
richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel
caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo
viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti
dell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevate
dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,
approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per
gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell’articolo 170,
commi 4 e 5.”;
b) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
“f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi
presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario,
del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del
medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per
le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono
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formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni
decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non
consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al
Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei
Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni, sono ridotti di un terzo.
Art. 42
Misure per l’attrazione di capitali privati
1. All’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
“5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico
finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni
immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della
concessione.”.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica
può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse
a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le
seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte
già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella
stessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché,
eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già
realizzate”.
3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economicofinanziario
del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un
miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.”
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con
proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,
comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209,
le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis,
comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia
e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote
di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: “alla data di
entrata in vigore della presente legge,”, sono inserite le seguenti parole: “nonché di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei
collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)”.
92
9. Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”,
allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le
attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n.
340”nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti
pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni
e le attività culturali, versate all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le
attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o,
in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere
utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
93
Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti
al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1
sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono
già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4
dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il
seguente:
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente
connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture
autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente,
non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua in
ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la
concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni di
sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni e le provincie
autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
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sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le
grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei
serbatoi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non
abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 30/06/2012 e ad attuare gli
interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall’approvazione
del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degli
invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il piano
di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e
la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto
2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto
Ministero, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati di consistenza
delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i
piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e
sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensi
dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per
l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per
le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i
concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le
dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di
concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni
impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può
disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero
delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle
contribuzioni di cui all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei
confronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate
successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe
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sono tenuti a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.
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Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle
procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del
limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non
sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono
sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e
1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono
pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono
pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da
165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima
data.”.
5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l’articolo 12 è soppresso.
6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “o
di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135
e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252”.
7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire
l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
97
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II,
titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire
modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”.
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
“Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura
ristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base
di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
98
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché
degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono
eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite
dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le
parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
99
Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti
d’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori
delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della
concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatori
portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie
nei criteri di destinazione d’uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto
dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio
nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
100
Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti:
“ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
101
Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un
periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della
situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso
separata contabilizzazione.
102
Art. 49
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1,
all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma 4, all’articolo 9,
all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo 16, comma 1, all’articolo 18, comma 1,
lettera a), all’articolo 20, all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30,
commi 1 e 3 e all’art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l’anno
2012, a 11.202,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.692,333 milioni di euro per l’anno 2014, a
13.108,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l’anno 2016, a
14.138,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l’anno 2018, a
14.766,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l’anno 2020, a
15.390,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.703,028 di euro per l’anno 2022 e a 15.721,128
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
103
Allegato1
TABELLA A - Contributo di solidarietà
Anzianità
contributive al
31/12/1995
da 5 a fino a15
anni
oltre 15 fino a 25
anni
Oltre 25 anni
Pensionati
Ex Fondo
trasporti
0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo
telefonici
0,3% 0,6% 1,0%
Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0%
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%
Lavoratori
Ex Fondo
trasporti
0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo
telefonici
0,5% 0,5% 0,5%
Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5%
Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5%
Tabella B
Aliquote di finanziamento
anno
Zona normale Zona svantaggiata
Maggiore di
21 anni
Minore di 21
anni
Maggiore di
21anni
Minore di 21
anni
2012 20,6% 18,4% 17,7% 14,0%
2013 20,9% 19,0% 18,1% 15,0%
2014 21,2% 19,6% 18,5% 16,0%
2015 21,5% 20,2% 18,9% 17,0%
2016 21,8% 20,8% 19,3% 18,0%
2017 22,0% 21,4% 19,7% 19,0%
dal 2018 22,0% 22,0% 20,0% 20,0%
Tabella C
Aliquote di computo
104
Anni
Aliquota di
computo
2012 20,6%
2013 20,9%
2014 21,2%
2015 21,5%
2016 21,8%
2017 22,0%
dal 2018 22,0%

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