I contratti atipici
Job Sharing
E' il cosiddetto ''lavoro ripartito'': un contratto atipico che introduce il principio della condivisione del lavoro, secondo il quale due o piu' persone in accordo con il datore assumono ''in solido'' un'unica obbligazione di lavoro.
Cio' significa che ciascuno sara' indifferentemente tenuto nei confronti del datore all'esecuzione della stessa prestazione.
Il contratto di ''job sharing'' prevede quindi due intestatari, che possono liberamente concordare come ripartirsi gli incarichi e come suddividersi in due o piu' fasce orarie un lavoro a tempo pieno.
Job on call (lavoro a chiamata)
E' definito anche ''lavoro intermittente''. Il lavoratore si mette a disposizione del datore e aspetta la sua chiamata: la prestazione viene quindi svolta in maniera discontinua e la disponibilita' del prestatore potrebbe essere ricompensata da una sorta di ''indennita’ di disponibilita’'' corrisposta dal datore oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate. Una nuova tipologia contrattuale che il Governo intende introdurre nel nostro ordinamento per contrastare formule simili utilizzate spesso in modo fraudolento.
Lavoro Accessorio (Prestazioni occasionali di tipo accessorio)
Attivita' lavorative di natura meramente occasionale che non superano i 30 giorni all’anno ed i 3 mila euro.
Le prestazioni di carattere accessorio vengono incoraggiate come attivita' di assistenza sociale rese a favore di famiglie o enti da parte di disoccupati di lungo periodo o altri soggetti a rischio di esclusione sociale, oppure non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne .
Il contratto attiene a particolari prestazioni lavorative quali:
Lavoro a Progetto
Si tratta in pratica delle “Vecchie” Co.Co.Co., e può essere definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa.
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettiva.
Si tratta, in definitiva, di una particolare forma di rapporto di lavoro subordinato dove la prestazione lavorativa non è soggetta a vincoli di orario e all’obbligo di presenza prestabilito.
Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è un’indennità detta di disponibilità.
Lavoro occasionale
Rapporti di lavoro occasionale o discontinuo con uno stesso committente per un periodo che non supera i 30 giorni complessivi nell’anno solare ed il cui compenso non supera i 5 mila euro.
Al di sopra dei limiti temporali e reddituali citati si parla di lavoro a progetto.
Part-time (Lavoro a tempo parziale)
Lavoro con carico orario inferiore rispetto all’orario normale di lavoro fissato dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).
Soggetti interessati: tutti i lavoratori dipendenti senza distinzione di qualifica e settori.
Tre le tipologie:
Staff leasing (lavoro in affitto)
Lo Staff leasing, o somministrazione di lavoro, è la fornitura professionale di manodopera da parte delle Agenzie per il lavoro.
La somministrazione di lavoro, diversamente chiamata lavoro in affitto, riconosce tre attori principali:
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
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