L’inganno del MES
Il MES (meccanismo europeo di stabilità) si propone come strumento per aiutare gli Stati in difficoltà economica, ma in realtà è un sistema che svuota ancor più le casse degli Stati che hanno aderito. In Italia è stato approvato il 19 giugno 2012 (governo Monti) e il contributo versato è pari a 125 miliardi di euro (una quota del 18%).
Vediamo di cosa si tratta:
Il MES sarà regolato dalla legislazione internazionale e avrà sede a Lussemburgo. Il fondo emetterà prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquisterà titoli sul mercato primario (contestualmente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. Queste condizioni rigorose “possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite” (art. 12). Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES. È previsto, tra le altre cose, che “in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell’Esm, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare […] detto membro dell’Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza” (art. 4,8).
Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell’area Euro, da un Consiglio di Amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli Affari economico-monetari e dal presidente della BCE nel ruolo di osservatori. Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice (art. 4, c. 2). Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell’euro zona sul mercato primario e secondario. Il fondo potrà concludere intese o accordi finanziari anche con istituzioni finanziarie e istituti privati. È previsto l’appoggio anche delle banche private nel fornire aiuto agli stati in difficoltà. In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dallo MES, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
ma il bello viene adesso:
L’operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32). Nell’interesse del MES, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e godono dell’inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35). Tuttavia, un collegio di cinque revisori esterni (art. 30, comma 1 e 2), indipendente e nominato dai governatori del fondo, ha accesso ai libri contabili e alle singole transazioni del MES. La composizione del collegio è così ripartita: un membro proviene dalla Corte dei Conti Europea, e altri due a rotazione dagli organi supremi di controllo degli Stati membri.
Inoltre l’art. 9 al comma 2 recita: Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
Questo significa che il MES può chiedere sempre di più ai suoi membri e, quindi, gli Stati saranno in costante dovere verso l’art. 9 senza potersi mai rifiutare; anche nel caso in cui i Governi successivi vorrebbero fare un passo indietro e non aderire più ad esso sarebbe impossibile (questo significa incondizionatamente e irrevocabilmente).
Penso che il testo parli da solo. Il MES, secondo me, è un sistema architettato per prelevare denaro pubblico e spostarlo in un fondo comune. La gestione di questo fondo è affidata a personale immune a qualsiasi procedimento legale.
Le conseguenze sono queste: se allo Stato serve liquidità il MES concederà prestiti che devono però essere restituiti insieme agli interessi; Se il debito non viene saldato scatteranno subito sanzioni e aggiustamenti macroeconomici verso lo Stato debitore. Chi applica queste sanzioni e chi gestisce il denaro per conto del MES non potrà mai essere giudicato in quanto gode di immunità totale.
Potremmo, quindi, definire il MES come una specie di usura, in cui però l’usuraio non pagherà mai per i suoi reati. Il fatto più scioccante è che i media ne parlano poco quanto niente e la maggior parte della popolazione non è al corrente di tutto ciò!!!!!!!
Il testo integrale del Trattato del MES lo potete trovare qui.
Fonte:
- Meccanismo europeo di stabilità. (6 febbraio 2014). Wikipedia, L’enciclopedia libera. Tratto il 25 febbraio 2014, 16:11 da //it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meccanismo_europeo_di_stabilit%C3%A0&oldid=79034953.
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