Costituzione della Repubblica italiana
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
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Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come
chiave di lettura il
principio di uguaglianza
(e di non discriminazione).
La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata non tramite l’astrattezza della
norma giuridica, ma additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni
politiche ecc.), in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il principio di
uguaglianza formale
rispetto all’ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di
osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo diprivilegio che consenta a singoli
o a gruppi di porsi al di sopra della legge.
Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni
economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a
svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’
uguaglianza sostanziale
,
creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità
e di realizzare le proprie aspirazioni: ne deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro
(v. artt. 4 e 38), all’istruzione (v. art. 34) deve essere garantito a tutti, tramite idonei
interventi dello Stato, volti ad offrire pari opportunità anche ai soggetti più deboli.
L’esplicito riferimento ai “lavoratori”, nella parte conclusiva dell’articolo, va interpretato in
senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo cioè per
“lavoratore” ogni cittadino che svolga o abbia svolto “un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società”.
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